Art. 4.
(Svolgimento dei lavori di inchiesta).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. L'attività della Commissione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      4. La Commissione può organizzare la propria attività anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 3.
      5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

 

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      6. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza. Può altresì richiedere al Governo e alle Forze armate tutti gli atti e i documenti necessari alle indagini di propria competenza. Può inoltre richiedere atti e documenti a Governi stranieri e ad organizzazioni internazionali, a Forze armate straniere e a servizi di intelligence stranieri. Nel caso di Governi stranieri e di organizzazioni internazionali la richiesta è avanzata direttamente, fatte salve le norme di diritto internazionale vigenti, e ne viene data comunicazione al Governo italiano il quale non può opporre alcuna azione atta a ritardare o impedire la trasmissione dei documenti o degli atti. Nel caso di Forze armate e di servizi di intelligence stranieri la richiesta è inoltrata al Governo dello Stato interessato.
      7. La Commissione, nell'ambito dei suoi lavori, può chiedere di interrogare o di audire membri di Governi stranieri e di organizzazioni internazionali in carica durante il conflitto o membri delle Forze armate, di polizia o di intelligence di altri Stati o comunque funzionari dei Governi e di organizzazioni internazionali o delle loro emanazioni dirette o indirette, nel rispetto delle norme di diritto internazionale vigenti. Inoltre, la Commissione può richiedere documenti e atti degli Organi parlamentari di altri Stati che indagano su materie analoghe a quelle di cui all'articolo 1 e può chiedere di interrogare o di audire membri di tali Organi.
      8. La Commissione o una sua delegazione può recarsi, anche al di fuori del territorio nazionale, ovunque sia necessario per acquisire informazioni utili ai suoi compiti di indagine.
      9. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
 

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copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di quanto richiesto, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando le suddette ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      10. La Commissione può avvalersi della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulente, nonché di organi pubblici.
      11. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
      12. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.